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Martedì 19 maggio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge n. 34, c.d. Rilancio, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le centinaia di articoli, ce n’è uno in particolare che interessa noi amanti della pedivella: l’art.229, che contiene misure per incentivare la mobilità sostenibile. Tra le tante misure previste, la più popolare di tutte, è sicuramente il Bonus Mobilità, ribattezzato BONUS BICI. Il Ministero dell’Ambiente ha stilato una serie di domande e risposte, le frequently asked questions, che ci aiuteranno a capire nel dettaglio questo importante provvedimento.

IN COSA CONSISTE IL BONUS ?

Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

CHI VIENE RIMBORSATO ?

Ci saranno due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

COME FUNZIONA ?

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

  • Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
  • Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

POSSONO USUFRUIRNE SOLO I CITTADINI IN COMUNI SOPRA I 50.000 ABITANTI ?

No! Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

COSA SI INTENDE PER COMUNI DELLE CITTÀ METROPOLITANE ?

Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L’elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali. Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019.

COSA POSSO ACQUISTARE ?

Per l’anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:

POSSO ACQUISTARE ACCESSORI?

Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).

POSSO ACQUISTARE BICI O VEICOLI USATI ?

Sì, possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate .

POSSO ACQUISTARE IN QUALSIASI NEGOZIO ?

Per la fase 1 puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.
Nella fase 2, sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it) sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.

PER OTTENERE IL CONTRIBUTO NELLA FASE 1 SERVE LA FATTURA O LO SCONTRINO?

Nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) per ottenere il contributo è necessario conservare la fattura (non lo scontrino) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

PERIODO DI VALIDITÀ DEL BUONO

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

PROGRAMMA BUONO MOBILITÀ 2020 (SENZA ROTTAMAZIONE) E PROGRAMMA BUONO MOBILITÀ 2021 (PREVIA ROTTAMAZIONE)

Il Programma buono mobilità (art. 2 comma 2 del DL Clima così come modificato dal DL Rilancio) prevede:
per il 2020 l’erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli vetusti;
a partire dal 1 gennaio 2021 l’erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vetusti effettuata solo nel corso del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

SE NEL 2020 HO USATO IL BONUS MOBILITÀ 2020 (SENZA ROTTAMAZIONE) IL PROSSIMO ANNO POSSO USARE ANCHE IL BUONO MOBILITÀ 2021 (CON LA ROTTAMAZIONE PREVISTA PER LEGGE NEL LEGGE CLIMA?)

Si. Modalità e termini per l’ottenimento e l’erogazione dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità.

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